Settore Olio
L’etichettatura dell’olio d’oliva è un elemento fondamentale per valorizzare il prodotto e tutelarlo da contraffazioni, sofisticazioni e adulterazioni, inoltre rappresenta la risposta alle esigenze sia dei consumatori, che chiedono trasparenza e qualità, sia dei produttori che puntano da anni alla qualità.
Al fine di assicurare e rintracciare l’origine dell’olio di oliva vergine ed extravergine è obbligatorio fare riferimento ai numerosi regolamenti CE che prescrivono le indicazioni da riportare in etichetta.
Le principali norme relative alla commercializzazione dell’olio sono:
- Regolamento (CE) 23 luglio 2001, n. 1513 in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva;
- Regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
- Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione; alimentare, istituisce l'Autorità' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
- DM Mipaaf 14/11/2003 in merito agli imballaggi e alle designazioni di origine;
- DM Mipaaf 10/10/2007 prevede l’obbligo di indicare in etichetta lo Stato membro o il Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l’olio indicati in etichetta i diversi Stati membri o Paesi terzi dove gli oli che compongono la partita finale sono stati estratti;
- Decreto Dirigenziale del 05/02/2008 in merito alle modalità applicative in materia di controllo dell’etichettatura dell’olio di oliva;
- Regolamento (CE) 6 marzo 2009, n. 182 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva.
Di seguito sono riportati esempi di etichette compilate in modo corretto e in modo errato.
