Etichettatura dei prodotti preconfezionati
I prodotti alimentari preconfezionati (ossia confezionati prima di essere posti in vendita dal produttore) devono essere dotati di etichette che, salvo casi speciali di deroghe di legge, devono obbligatoriamente riportare:
Le principali norme relative alla commercializzazione dell’olio sono:
- la denominazione di vendita;
- l'elenco degli ingredienti;
- la quantità netta o, se preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE;
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- il lotto di appartenenza del prodotto;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti se figura nella denominazione di vendita.
I prodotti alimentari destinati all'industria, che devono essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni e i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le seguenti menzioni:
- denominazione di vendita;
- quantità netta o, se preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE;
- lotto di appartenenza del prodotto.
